Risarcimento danni

SETTORI DI COMPETENZA

Il risarcimento del danno per fatto illecito è previsto dall'articolo 2043 del codice civile: "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".
Nelle violazioni che danno diritto al risarcimento del danno si distinguono quelle riferite ai diritti patrimoniali e quelle relative ai diritti non patrimoniali; i primi ricomprendono il danno alle cose determinato dagli atti illeciti di terzi, oltre agli interessi per ritardato od omesso pagamento, mentre i secondi (c.d. danno conseguenza) attengono al danno biologico temporaneo e permanente, alla vita di relazione, sessuale, all’immagine, alla riservatezza  (infortuni sul lavoro; sinistri stradali, inadempimento contrattuale, violazioni dei diritti e dell’integrità della persona).
Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge (art. 2059 c.c.). Più frequenti sono i danni derivanti da reato (art. 185 c.p.). Il danno non patrimoniale si somma al danno patrimoniale
Il danno non obbliga al risarcimento se il soggetto era privo della capacità di intendere e di volere (capacità naturale) nel momento in cui ha compiuto il fatto. L'incapace risponde però se lo stato di incapacità dipende da sua colpa (art. 2046 c.c.). Risponde in sua vece chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace (art. 2047 c.c.).
Vi sono dei casi in cui un soggetto può esser ritenuto responsabile a prescindere da colpa o dolo:
Responsabilità dei genitori (art. 2048, 1° comma, c.c.): i genitori rispondono del fatto illecito del figlio minorenne, tranne il caso in cui forniscano la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto, quindi, di aver esercitato un'adeguata vigilanza ed aver impartito una corretta educazione.
Responsabilità degli insegnanti (art. 2048, 2° comma, c.c.): gli insegnanti rispondono dei fatti illeciti compiuti dagli alunni se compiuti sotto la loro vigilanza, tranne i casi liberatori di forza maggiore o comunque di non aver potuto impedire il fatto.
Responsabilità per circolazione di autoveicoli (art. 2054 c.c.): il conducente è responsabile dei danni. Prova liberatoria è l'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. A essa si aggiunge la responsabilità solidale del proprietario. Prova liberatoria è che l'autoveicolo circolava contro la sua volontà.
Responsabilità per cose in custodia (art. 2051 c.c.): ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, tranne privi il caso fortuito;
Responsabilità per rovina di edificio (art. 2053 c.c.): il proprietario di un edificio o altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla rovina salvo che provi che questa non dipenda da una mancata manutenzione, né da vizi di costruzione.
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