Negoziazione assistita: è la trattazione delle vertenze nel contraddittorio degli avvocati senza la presenza del Giudice; è in sostanza, “
un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati …” (art. 1 D.L. 132/2014).
Detta procedura, pertanto, è finalizzata alla composizione bonaria della lite, con la sottoscrizione delle parti - assistite dai rispettivi difensori - di un accordo detto “convenzione di negoziazione”.
La negoziazione assistita può essere
volontaria, siccome scelta liberamente dalle parti - ma non può avere ad oggetto diritti indisponibili, né vertere in materia di lavoro - ovvero
obbligatoria (ex lege), essendo il procedimento di negoziazione condizione di procedibilità della domanda (rilevabile d'ufficio o eccepita dal convenuto non oltre la prima udienza).
L'obbligatorietà vige in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, per chi intenda proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo (ad eccezione, come detto sopra, dei crediti in materia di lavoro) di somme non eccedenti cinquantamila euro (art. 3 co. I D.L. 132/2014) ed ora, con la legge di stabilità 2015, anche in materia di contratti di trasporto o di sub-trasporto (art. 249 L. 190/2014).
La negoziazione sotto pena di improcedibilità non si applica: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione; b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva (art. 696-bis cpc); c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; d) nei procedimenti in camera di consiglio; e) nell'azione civile esercitata nel processo penale (art. 3 co. III D.L. 132/2014).
Nella procedura di negoziazione le parti devono farsi assistere necessariamente da un avvocato, il quale avrà il dovere deontologico di informare il cliente della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita, con il divieto per lo stesso di impugnare l'accordo al quale abbia partecipato.
Il procedimento viene avviato con l'invito alla controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. L'invito, redatto per iscritto a pena di nullità, sottoscritto dalla parte personalmente con firma autenticata dal difensore, deve specificare l'oggetto della controversia con l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio, della responsabilità aggravata (art. 96 cpc) e dell'esecuzione provvisoria (art. 642 cpc).
Mediazione: è un processo attraverso cui due o più parti si rivolgono ad un terzo neutrale, il mediatore, per ridurre gli effetti indesiderabili di un grave conflitto.
La mediazione mira a ristabilire il dialogo tra le parti per poter raggiungere un obiettivo concreto:il soddisfacimento dell’interesse proprio e di tutti i soggetti coinvolti, mantenendo la propria capacità decisionale.
E' quella “
attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa” (art. 1 lett. a), D.Lgs. 28/2010).
La mediazione può essere
obbligatoria, allorquando è condizione di procedibilità per l'eventuale giudizio civile,
facoltativa ovvero disposta dal giudice, considerato che lo stesso, anche in sede di appello, può imporre l'esperimento del tentativo di mediazione che, pertanto, anche in questo caso diverrà condizione di procedibilità (obbligatoria su valutazione del giudice).
Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di “condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari”.
Nelle materie in cui esiste l'obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato.
Gratuito Patrocinio: è l'assistenza gratuita dell'avvocato, prevista per i processi civili, penali, tributari e amministrativi che consente a chi non gode di un determinato reddito e si trovi, quindi, in una situazione economica precaria, di accedere alla giustizia senza doverne sostenere i costi; pertanto tali soggetti meno abbienti, (ovvero coloro che si trovano a percepire un reddito inferiore al minimo di legge) potranno farsi assistere in caso di necessità da un legale di fiducia rimanendo le spese a carico dello Stato.
La difesa è un diritto sancito
dell’art. 24 della Costituzione della Repubblica italiana, per cui "
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari".
E’ ammesso nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, tributario e di volontaria giurisdizione.
Nel procedimento di esecuzione, nei processi di revisione, revocazione, opposizione di terzo, nei processi di applicazione delle misure di sicurezza o di prevenzione, in cui sia prevista l’assistenza del difensore o del consulente tecnico.
La domanda di ammissione al patrocinio gratuito, in ambito civile, va inoltrata all’Ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede il magistrato competente, se la causa non è ancora iniziata, o quello davanti al quale il processo è in corso.
L’ammissione al gratuito patrocinio vale per ogni grado del processo, purchè permangano in capo al beneficiato le condizioni economiche che la consentono.
La domanda in
carta semplice, sottoscritta dall’interessato, viene solitamente presentata dal difensore che autentica la firma e deve indicare: le generalità anagrafiche ed il codice fiscale del richiedente e dei componenti il nucleo familiare; l’attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (mediante autocertificazione); l’impegno a comunicare le variazioni di reddito incidenti sulle condizioni di ammissibilità; gli elementi (fatto e diritto) rilevanti per la valutazione della fondatezza della pretesa da far valere in giudizio; la data della prossima udienza, qualora si tratti di causa pendente; le generalità e la residenza della controparte.
Il Consiglio dell'Ordine, se riscontra la fondatezza delle ragioni e la sussistenza dei presupposti economici accoglie la domanda, in caso contrario la rigetta.
Per i procedimenti in materia
penale l’istanza va rivolta direttamente al Magistrato procedente.
Patrocinio davanti alla Commissione Tributaria di 1° e 2° grado: assistenza nei procedimenti di accertamento fiscale. -
Diritto tributarioPatrocinio davanti alle Magistrature Superiori: difesa legale davanti a: Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.