In tutti i casi in cui a seguito della violazione delle norme del Codice della Strada si verificano sinistri stradali con danni alle persone ed alle cose (in particolare autovetture ed altri veicoli) è possibile richiedere all’antagonista ed alla Assicurazione che copre la responsabilità civile dei conducenti dei mezzi, il risarcimento dei danni, sia in sede stragiudiziale sia, qualora l’intervento legale (negoziazione assistita) non sortisca esiti positivi, in sede giudiziale presentando al Giudice le motivazioni tecnico-giuridiche, sia in merito alla responsabilità che in merito alla quantificazione del danno.
Novità e tematiche. E’ stato recentemente introdotto con la Legge n. 41 dd. 23.03.2016, -a seguito dei sempre più ricorrenti sinistri stradali con conseguenze mortali, riportati pressochè quotidianamente dalla cronaca e che hanno visto l’interessamento diretto della stampa e dei maxmedia- l’art. 589 bis c.p. quale nuovo reato di omicidio stradale (colposo) con pene ulteriormente inasprite (anche per lesioni), qualora il responsabile dell’illecito abbia agito sotto l’influenza dell’alcool o di stupefacenti e nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone (omicidio plurimo).
La norma prevede l’arresto in flagranza di reato, ossia nell’immediatezza del fatto.
E' stabilita, infine, una specifica circostanza aggravante nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo, si sia dato alla fuga. In tale ipotesi, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 e non può, comunque, essere inferiore a 5 anni.
Guida in stato di ebbrezza: art. 186 Codice della Strada, nelle varie ipotesi di gravità dipendenti dal tasso alcolemico.
Provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida, da parte del Commissariato del Governo di Trento; opposizione al Giudice di Pace territorialmente competente entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione; ammissione ai lavori socialmente utili con conseguente estinzione del reato; patteggiamento della pena; confisca del veicolo; esecuzione della pena con messa alla prova; lesioni personali colpose (art. 590 c.p.); quantificazione dei danni con perizia tecnica (danni a cose) e medico-legale (danno alla persona), non patrimoniale – biologico, temporaneo e permanente; accertamenti tecnici anche in via preventiva con ricorso al Giudice per ricostruzione della dinamica del sinistro.