Il "diritto agrario" è il complesso di norme che regolano i soggetti, i beni, gli atti e i rapporti giuridici attinenti all'agricoltura. In senso stretto il diritto agrario comprende il complesso delle norme di diritto privato, poiché con tale denominazione, (in relazione anche al diritto civile e commerciale), si intende individuare le norme di diritto privato agrario, mentre con la denominazione di legislazione agraria di solito si indica, genericamente, tutto il complesso delle leggi agrarie, private e pubbliche.
L’associazionismo in agricoltura comprende diverse realtà, tra le quali i Consorzi (di bonifica e di miglioramento fondiario), le Cooperative agricole di ogni specie, nonché le O.P., ovvero Organizzazioni di Produttori, anche riuniti in Cooperative (Consorzi di secondo grado), nate con lo scopo di essere concorrenziali sul mercato e di beneficiare dei contributi europei in agricoltura.
L'agricoltura si va allontanando dai suoi schemi tradizionali per essere sempre più immersa nel mercato globale ed è ormai nello stesso tempo agricoltura-produzione, agricoltura-mercato, agricoltura-ambiente e agricoltura-alimentazione, con le conseguenze che questa nuova prospettiva porta con sé, e cioè il passaggio dal solo diritto privato a quello anche pubblico, dal diritto nazionale a quello dell'Unione europea e a quello internazionale, pertanto il diritto agrario si presenta come una materia in continua evoluzione.
Il diritto agrario è regolato da alcune norme del codice civile (in materia di proprietà fondiaria, bonifica, rapporti di vicinato, distanze minime dal confine per le piantagioni, regimentazione delle acque, azioni a difesa della proprietà, servitù prediali, rivendica, regolamento di confini e apposizioni dei termini, sciami d’api, possesso-usucapione) e dalle leggi speciali in materia (Legge 203/1982, in parte modificata dal Dlgs. 150/2011).
Materie di particolare rilievo sono: i contratti di compravendita di fondi agricoli, con la regolamentazione del diritto di prelazione, ossia del diritto dell’affittuario o del confinante ad acquistare con preferenza, alle stesse condizioni indicate nell’atto di trasferimento e del diritto di riscatto del fondo in caso di mancato rispetto della prelazione; contratti di affitto di fondi rustici, anche in deroga, ossia a condizioni diverse rispetto a quelle dettate dalla normativa speciale, purchè in presenza delle Organizzazioni Sindacali di categoria; disdetta dei contratti; disciplina delle migliorìe apportate ai fondi (rinnovo degli impianti); regolamentazione degli oneri di bonifica dei fondi, rapporti con i Consorzi; partecipazione alle Cooperative (conferimenti); tutela dei diritti in capo al socio, domande di contributo per le opere di miglioramento fondiario, incentivazioni per i giovani imprenditori agricoli.
Nelle controversie agrarie si applica il rito del lavoro, come dispone la disciplina speciale, per la quale prima di procedere in giudizio, è obbligatorio esperire il tentativo di conciliazione presso le Sezioni Specializzate Agrarie (art. 11, comma 3 e 4, DLgs 150/2011).
Nel mondo agricolo trova prevalente applicazione la società semplice (art. 2251 e seg.) e l’impresa familiare.