SUCCESSIONI. I diritti patrimoniali in capo a ciascuno vanno tutelati sia durante la vita, che per coloro che rimangono dopo la morte (eredi).
La successione si apre nel momento del decesso, nell’ultimo domicilio del defunto e comporta il trasferimento del patrimonio in capo agli eredi, ossia a coloro che per volontà del
de cuius o per legge sono deputati a riceverlo.
La successione può essere regolata dal
testamento olografo, se scritto, datato e sottoscritto dal
de cuius o
pubblico, se compilato dal Notaio, che alla presenza dei testimoni raccoglie le volontà espresse dal testatore; in mancanza di testamento, la successione viene regolata dalle norme del codice civile (
successione legittima).
I soggetti chiamati (indicati) nel testamento o dalla legge accettano l’eredità o sottoscrivendo un atto davanti al Notaio o comportandosi di fatto come eredi, compiendo atti che presuppongono l’accettazione.
L’eredità può essere accettata puramente e semplicemente o con
beneficio di inventario; procedura questa che mantiene distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede e per la quale quest’ultimo non è tenuto al pagamento dei debiti oltre il valore dei beni ereditati.
L’eredità può essere anche rinunciata, ma prima dell’accettazione.
Per la registrazione delle proprietà a nome degli eredi è necessaria la presentazione della
denuncia di successione, ossia di una dichiarazione stampata su modulo (Agenzia delle Entrate) con l’indicazione di tutti i dati della successione.
Il Codice Civile all'art. 536 e seguenti riserva una quota del patrimonio ad alcune categorie di eredi
c.d. legittimari (i figli, il coniuge e gli ascendenti).
Si può succedere
a titolo universale (
erede) quando gli aventi diritto subentrano nella titolarità di tutti i beni del
de cuius o
a titolo particolare (
legato), quando gli aventi diritto rientrano nella successione solo per alcuni dei beni dell’asse ereditario. Il legatario a differenza dell’erede, risponde dei debiti solo nei limiti di quanto ricevuto. Il legato non necessita di accettazione e può essere rinunciato.
Controversie maggiormente ricorrenti: accettazione e rinuncia dell’eredità. Impugnazione del testamento per nullità (disconoscimento scrittura ed incapacità del testatore). Verifica e tutela dei diritti dei legittimari (quota di riserva). Divisione dei beni in comproprietà; comoda e non comoda divisibilità. Nullità dei patti successori.
DONAZIONI. La donazione è il contratto con il quale per spirito di liberalità una parte arricchisce l’altra assegnando a questa beni, diritti od assumendo obbligazioni. E’ esclusa la donazione di beni futuri.
La forma è quella dell’atto pubblico (redazione da parte del notaio) sotto pena di nullità (
forma ad substantiam).
Gli elementi essenziali della donazione sono: lo
spirito di liberalità del donante (il c.d. "
animus donandi"), ossia la consapevolezza e volontà di determinare l'arricchimento altrui e
l'incremento del patrimonio del donatario (con conseguente correlativo depauperamento del donante). Presupposto per una valida donazione è la
capacità di agire ("
piena capacità di disporre dei propri beni") in capo al donante, così come dispone l’art. 774 c.c..
La legge consente anche alle
persone giuridiche di fare donazioni (se tale capacità è riconosciuta dal loro statuto o dall'atto costitutivo)
e di riceverle.
La donazione deve essere accettata dal beneficiato e l'accettazione può essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore (in tal caso si perfeziona con la notifica al donante); la donazione può essere revocata sia dal donante che dal donatario prima di essere accettata.
Per quanto riguarda l'invalidità della donazione, oltre ai casi di
annullabilità e nullità per mancanza della forma
ad substantiam e per la donazione di cose future, la disciplina presenta affinità con quella stabilita per il testamento, per esempio, nella rilevanza rivestita dall'errore sul motivo e dall'illiceità del motivo che rendono rispettivamente annullabile e nulla la donazione, se risultano dall'atto e siano i soli che hanno determinato il donante a compiere la liberalità (ex artt. 787 e 788 c.c.).
La nullità della donazione, (secondo il disposto dell’art. 799 c.c.) non può comunque essere fatta mai valere dagli eredi o aventi causa del donante che, conoscevano la causa della nullità ed hanno ugualmente confermato la donazione o vi hanno dato volontaria esecuzione, dopo la sua morte.
La donazione (art. 800 c.c. e seguenti) può essere revocata per
ingratitudine del donatario e per sopravvenienza dei figli.
La donazione può essere anche contenuta in un contratto diverso (c.d. “
negotia mixta cum donatione").
Le
donazioni vengono ad assumere particolare rilievo nelle
successioni, in quanto, con l’istituto della “
collazione”, l’erede a favore del quale è stata disposta un’attribuzione patrimoniale per donazione è obbligato, salvi particolari casi, ad inserire nell’asse ereditario i beni ricevuti.